STATUTO dell’Associazione di Promozione Sociale

“Associazione Italiana Ciclidofili APS”

 

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: Associazione Italiana Ciclidofili APS, con sede legale nel Comune di Ravenna, operante senza fini di lucro, con acronimo AIC APS.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

In particolare l’associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

  1. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

  1. valorizzare e diffondere la conoscenza dei ciclidi e in generale le conoscenze naturalistiche e di biologia;
  2. stimolare una cultura di rispetto e conoscenza degli ambienti naturali e dei meccanismi che sovrintendono a tutti i processi biologici;
  3. operare a servizio ed in difesa dell'ambiente e di tutte le forme di vita, nonché per una regolamentazione del commercio degli animali per l'acquario ed in particolare dei ciclidi rispettosa delle esigenze di questi animali;
  4. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di quanti abbiano gli stessi interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
  5. promuovere diverse attività, tra le quali:
  6. - attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti;
  7. - attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, organizzazione di un sito internet con relativo forum,
  8. - pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiuti dall’Associazione o da terzi.
  9. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazione e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.

Possono essere soci solo persone fisiche.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi tre mesi dal sollecito;
  • per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo;
  • prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione
  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L’Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, oltre che pubblicata sul Sito dell’associazione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
  • delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 13 eletti dall’Assemblea dei soci.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

  • nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per e-mail, 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 1 a 3 membri ed è eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

 

Art. 12 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

 

COSTITUZIONE E SCOPI

 

Art. 1 - E' costituita l'A.I.C. (Associazione Italiana Ciclidofili). E' una libera Associazione che non persegue fini di lucro. L’Associazione è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L’Associazione ha carattere nazionale. Essa tuttavia potrà articolarsi in ambiti territoriali regionali secondo le modalità previste nel presente Statuto.

L’Associazione ha per scopi: valorizzare e diffondere la conoscenza dei ciclidi e in generale le conoscenze naturalistiche e di biologia; stimolare una cultura di rispetto e conoscenza degli ambienti naturali e dei meccanismi che sovrintendono a tutti i processi biologici; operare a servizio ed in difesa dell'ambiente e di tutte le forme di vita, nonché per una regolamentazione del commercio degli animali per l'acquario ed in particolare dei ciclidi rispettosa delle esigenze di questi animali; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di quanti abbiano gli stessi interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

 

Art. 2 - Per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione intende promuovere diverse attività, tra le quali:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti;

- attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, organizzazione di un sito internet con relativo forum,

- pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiuti dall’Associazione o da terzi.

Il bollettino e le eventuali altre attività editoriali sono esclusivamente destinati ai soci che sono in regola con il pagamento della quota annuale d’iscrizione.

 

Risorse economiche – bilancio - amministrazione
Art. 3 – Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

beni, immobili e mobili;

contributi;

donazioni e lasciti;

rimborsi;

contributi pubblicitari raccolti esclusivamente per il finanziamento dell’attività di pubblicazioni editoriali come da Art. 2

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo, e da eventuali contributi straordinari proposti dal Direttivo e approvati dall'assemblea.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 4 - L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La proposta di bilancio preventivo e consuntivo è redatta dal Segretrario-Tesoriere, che la sottopone al Consiglio Direttivo per l’approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di settembre dell’anno successivo all’esercizio di competenza.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro 31 dicembre dell’anno precedente.

Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Il Comitato Direttivo attiverà forme aggiuntive di informazione degli associati, anche attraverso sistemi informatici.

Le entrate dell’Associazione sono devolute esclusivamente alla copertura delle spese di gestione dell’esercizio annuale quali risultano dal bilancio annuale dell’anno precedente e dal bilancio preventivo.

Sulla base dello stato patrimoniale dell’Associazione e del programma delle iniziative a carattere nazionale il Direttivo, previa approvazione dell’Assemblea, potrà richiedere agli Associati un contributo finanziario straordinario.

Eventuali eccedenze di gestione annuali saranno destinate a coprire i costi delle iniziative regionali ovvero a scopi di pubblica utilità.

 

SOCI

 

Art. 5 - Possono iscriversi all'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto diciotto anni, condividano gli scopi dell'Associazione e dichiarino di accettare il presente statuto.

 

Art. 6 – L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il rifiuto deve essere comunque motivato.

 

Art. 7 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, all’immagine o al patrimonio dell'associazione, ovvero in caso di azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell’ambito o fuori dell’Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare, a seconda della gravità del comportamento e valutate le eventuali recidive, le seguenti sanzioni: richiamo scritto, diffida, sospensione per un massimo di sei mesi, espulsione della Associazione.

I soci sospesi non possono esercitare i diritti associativi finché perdura il periodo di sospensione.

I soci espulsi non potranno presentare nuova domanda di ammissione prima che siano decorsi tre anni dal provvedimento.

Tutti i provvedimenti disciplinari possono essere impugnati avanti il Collegio dei Probiviri entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione della sanzione.

Il ricorso deve essere proposto al Presidente del Collegio attraverso raccomandata a.r.

La presentazione del ricorso sospende l’efficacia della sanzione.

 

Art. 8 - I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e dell’eventuale contributo straordinario. La quota annuale dovrà essere corrisposta all’atto dell’ammissione e successivamente entro lo scadere di 1 anno dal giorno della sottoscrizione. L’efficacia della delibera di ammissione è subordinata al pagamento della quota annuale.

 

Art. 9 - I Soci si dividono in ordinari, sostenitori, onorari.

I Soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo in base a particolari benemerenze nei campi di interesse dell'Associazione. Non sono tenuti al pagamento della quota sociale e non hanno diritto di voto.

I soci Sostenitori sono quelli che corrispondano una quota associativa maggiore rispetto a quella ordinaria.

Essere socio sostenitore non da particolari diritti, lo sono coloro che hanno particolarmente a cuore l'Associazione e alle sue iniziative.

I soci onorari non potranno mai superare il dieci per cento del totale degli iscritti. Essi non sono eleggibili alle cariche sociali.

 

Art. 10 - I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Sono eleggibili alle cariche sociali solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa e non sanzionati disciplinarmente.

 

Art. 11 - La qualifica di Socio si perde per:

a) recesso;

b) morosità;

c) espulsione

 

ORGANI NAZIONALI

Art. 12 - Sono organi nazionali dell’Associazione:

a) l'Assemblea nazionale dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente

d) Il Collegio dei Probiviri

e) l’Ufficio del Revisore dei Conti, composto da un numero dispari di componenti, con un massimo di tre.

 

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

Art. 13 – L’assemblea nazionale dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. L’assemblea – con espressa indicazione delle questioni da trattare - è convocata almeno una volta all’anno nonché quando sia richiesta da almeno la metà del Consiglio Direttivo del Consiglio Direttivo o da almeno un quarto degli associati.

L’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti. Essa delibera a maggioranza semplice (50%+1) degli Associati presenti sui seguenti argomenti:

elezione del Presidente e dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, l'elezione del Presidente avviene, dopo che lo stesso ha comunicato i nominativi dei Consiglieri a lui spettanti e, solo successivamente avviene l'elezione dei rimanenti due terzi del Consiglio direttivo.;

elezione del Collegio dei Probiviri;

elezione dell’Ufficio dei Revisori;

approvazione della proposta di bilancio preventivo e consuntivo;

proposta di contributi straordinari;

modifiche dello Statuto.

L’assemblea delibera altresì sulle questioni per le quali è stata richiesta la convocazione ai sensi del primo comma del presente articolo.

L’Assemblea delibera a maggioranza qualificata, con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati presenti, sui seguenti argomenti:

scioglimento dell’Associazione e destinazione del patrimonio.

La convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, va fatta con avviso da pubblicarsi sul Sito dell’Associazione almeno 40 giorni prima della data dell’assemblea.

Nel caso di urgenza il termine può essere ridotto a 20 giorni.

Gli Associati possono presentare proposte o mozioni almeno dieci giorni prima della data fissata, comunicandole per iscritto al Segretario-Tesoriere.

In caso di urgenza i termini per la presentazione di tali proposte o mozioni sono ridotti alla metà.

Delle delibere assembleari deve essere redatto sintetico processo verbale, da tenersi a cura del Segretario-Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo provvederà a dare adeguata pubblicità delle decisioni assembleari, anche attraverso sistemi informatici.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo 7 ad un massimo di 13 membri: il Presidente, due terzi di consiglieri eletti dall’Assemblea e un terzo, eventualmente arrotondato per difetto, eletto dal Presidente

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo potranno avvenire anche per video o tele-conferenza, oppure mediante consultazione scritta, anche a mezzo posta elettronica.

In caso di parità nei voti espressi prevarrà il voto del Presidente.

Ove per qualunque causa venga a mancare la maggioranza del Consiglio Direttivo essa dovrà essere ricostituita nel corso dell’assemblea annuale secondo le modalità sopra previste.

I nuovi componenti decadranno unitamente a quelli originariamente eletti.

Salva diversa determinazione dell’assemblea, i membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.

 

Art. 15. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno tre volte all’anno ed è convocato da:

il presidente;

da almeno la metà dei componenti, su richiesta motivata;

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vice-presidente con funzioni vicarie e un Segretario-Tesoriere.

Il Segretario-Tesoriere provvede alla redazione della proposta di bilancio preventivo e consuntivo; redige in forma sintetica i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la conservazione; tiene aggiornato l’elenco degli Associati.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria, in via esemplificativa, i suoi compiti sono:

realizzare le iniziative proposte e approvate dall’Assemblea;

predisporre gli atti e le delibere da sottoporre all’Assemblea;

predisporre regolamenti e stabilire procedure per il corretto svolgimento della vita associativa e per l’organizzazione delle attività da espletare a livello nazionale;

approvare la proposta di bilancio consuntivo elaborata dal Tesoriere;

approvare la proposta di bilancio preventivo elaborata dal Tesoriere;

gestire i fondi destinati alle iniziative a carattere nazionale;

deliberare sulla richiesta di fondi per iniziative a carattere regionale;

stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Il Consiglio Direttivo può affidare ad uno o più membri specifici incarichi.

Il Consiglio Direttivo può determinare di invitare alle proprie sedute, relativamente alle singole questioni da trattare o anche in via permanente, associati che possano fornire un valido contributo ai lavori consiliari.

Gli ex Presidenti dell’Associazione sono invitati permanenti di diritto.

Gli invitati esprimono parere consultivo e non partecipano alle votazioni.

 

PRESIDENTE

Art. 16. – Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti e rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio con facoltà di nominare procuratori e avvocati.

Il Presidente presiede l’Assemblea, in conformità alle regole fissate nel presente Statuto.

Inoltre convoca e presiede il Consiglio Direttivo fissandone l’ordine del giorno; ne dirige, coordina e modera la discussione; proclama i risultati delle deliberazioni assembleari e consiliari e ne sottoscrive i relativi verbali.

Spetta al Presidente coordinare la circolazione dei flussi informativi verso gli altri membri del Consiglio Direttivo, in maniera tale che gli stessi siano costantemente informati dell’andamento dell’Associazione e possano apportare un effettivo e consapevole contributo ai lavori consiliari.

Al Presidente spettano altresì le seguenti attribuzioni:

a) nomina un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, se necessario arrotondato per difetto;

b) dare esecuzione, per quanto rientrante nelle proprie competenze funzionali, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sovrintendere alla puntuale attuazione delle stesse;

c) provvedere, di concerto con il Consiglio Direttivo, alla elaborazione delle linee di indirizzo dell’Associazione;

d) sovrintendere ai rapporti con altre associazioni e con gli organismi istituzionali pubblici, nazionali o sovranazionali, nonché in generale alle relazioni esterne dell’Associazione;

e) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, o delegare il Segretario – Tesoriere.

f) effettuare versamenti sui conti correnti bancari e postali dell’Associazione e girare per l’accredito sui conti correnti medesimi assegni e vaglia;

g) stipulare, modificare e risolvere, con ogni clausola, compresa quella compromissoria, contratti, atti e convenzioni comunque inerenti l’oggetto ed il patrimonio sociale, provvedendo altresì a transigere ogni eventuale controversia, nominando e revocando arbitri anche amichevoli compositori, il tutto entro i limiti stabiliti dal consiglio direttivo anno per anno. Qualunque atto, comunque denominato, di valore superiore, dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

h) Conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

È infine conferito al Presidente qualsiasi potere di competenza del Consiglio Direttivo, in quanto il carattere d’urgenza dell’oggetto esiga – a sua descrizione - un’immediata decisione. Il tutto nei limiti della disponibilità del Conto Corrente.

Di tutte le operazioni poste in essere, il Presidente fornirà una dettagliata informativa al Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza successiva all’esercizio dei poteri delegati, ferma in ogni caso la validità dei provvedimenti adottati.

In caso di dimissioni del Presidente o di suo rilevante impedimento, le funzioni e le attribuzioni saranno assunte dal Vice-Presidente che le eserciterà sino alla successiva assemblea.

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall’Assemblea. Esso dura in carica tre anni e decade unitamente al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

I componenti del Collegio dei Probiviri non possono assumere altri incarichi all’interno del Consiglio Direttivo.

 

Art. 18 – Al Collegio dei Probiviri sono devolute tutte le controversie tra soci o tra soci e organi dell’Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è altresì competente a decidere sulle violazioni da parte degli Associati delle norme contenute nel presente Statuto nonché per azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell’ambito o fuori dell’Associazione.

Il Collegio dei Probiviri, ove la natura della questione sottoposta al suo esame lo consenta, prima di dar corso al giudizio tenterà di conciliare le parti.

La decisione, adottata dopo aver sentito le parti interessate, eseguita ogni indagine del caso e garantito il contraddittorio, è inviata al Presidente dell’Associazione e a cura di questi comunicata agli interessati entro i successivi quindici giorni.

 

UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI

Art. 19 – Sono Sindaci Revisori le persone, soci e o non soci e, elette dall'Assemblea dei Soci. I Sindaci restano in carica tre anni. I membri del Consiglio Direttivo non possono far parte del Collegio dei Sindaci che é presieduto dal membro più anziano. I Sindaci verificano annualmente i conti dell'Associazione e segnalano all'Assemblea dei Soci ogni eventuale irregolarità.

 

GRUPPI REGIONALI

Art. 20 – Su approvazione del Consiglio Direttivo possono costituirsi dei gruppi regionali a cui possono partecipare i soci in regola con il pagamento della quota.

Resta la possibilità di formare gruppi macro regionali.

I gruppi regionali fanno proprio il presente Statuto e si impegnano alla sua scrupolosa osservanza.

 

ORGANI REGIONALI

Art. 21 - Sono organi regionali dell’Associazione:

l’Assemblea Regionale degli Associati

il Responsabile Regionale

 

ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 22 - L’Assemblea Regionale degli Associati è composta dagli Associati, in regola con i pagamenti della quota annuale, residenti nel territorio della corrispondente Regione o macro regione.

L’Assemblea Regionale si riunisce su convocazione del Responsabile regionale almeno una volta l’anno, non in coincidenza con l’Assemblea Nazionale. Essa delibera con le stesse maggioranze previste per l’Assemblea Nazionale. La delibera di scioglimento del gruppo regionale, dovrà tuttavia essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

L’Assemblea Regionale potrà essere convocata dal Responsabile con le modalità ritenute più idonee, purché garantiscano una adeguata e tempestiva conoscenza degli argomenti da trattare.

L’Assemblea Regionale delibera esclusivamente sui seguenti argomenti:

Elezione del Responsabile Regionale

Svolgimento delle attività regionali

Richiesta agli associati Regionali di contributi specifici per la copertura delle spese relative alle iniziative programmate, qualora non coperte dai fondi Nazionali.

Scioglimento del Gruppo Regionale.

 

IL RESPONSABILE REGIONALE

Art. 23 - Il Responsabile Regionale è eletto annualmente dall’Assemblea Regionale.

Il nominativo del Responsabile sarà tempestivamente comunicato al Consiglio Direttivo.

Il Responsabile Regionale rappresenta il Gruppo Regionale ed ha il compito di promuovere e coordinare le attività sul territorio.

Il Responsabile gestisce altresì i contributi degli Associati Regionali, nonché gli eventuali fondi Nazionali destinati a specifiche iniziative.

Una volta l’anno, con congruo anticipo rispetto all’Assemblea Nazionale, fornirà al Segretario-Tesoriere i dati relativi agli iscritti e all’utilizzo dei fondi Nazionali.

 

NORME FINALI

Art. 24 – In caso di scioglimento dell’Associazione alla definizione dei rapporti ancora pendenti provvederanno gli organi ordinari dell’Associazione, che a tal fine rimangono in carica.

 

Tivoli, 29/5/2011